Regolamento Monopolio

Ministero dell’Economia e delle Finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE

 

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 che istituisce il gioco del “bingo”;
Visto, in particolare, l’articolo 4 comma 3 del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 che rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze l’approvazione della disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all’uso delle cartelle, alle apparecchiature per l’estrazione delle palline, alle caratteristiche e all’uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;
Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l’incarico di controllore centralizzato del gioco del “bingo” è affidato all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
Considerato che, in attuazione della predetta direttiva e delle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 3 del menzionato decreto ministeriale n. 29 del 2000, occorre provvedere alla emanazione delle regole tecniche del gioco “bingo”;

DECRETA:

Art. 1
Ambito e finalità
1. Il presente decreto disciplina le modalità di esecuzione del gioco del “bingo” istituito con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 al fine di assicurarne la corretta gestione.

Art. 2
Elementi del gioco
1. Gli elementi del “bingo” sono:
a) le cartelle;
b) le apparecchiature per l’estrazione delle palline;
c) le palline.

Art. 3
Cartelle
1. Le cartelle sono realizzate in un materiale cartaceo che consenta ai giocatori di segnare i numeri riportati.
2. Ogni cartella è valida per una sola partita e reca ben visibili la serie, il numero di identificazione, il numero di cartelle che compongono ciascuna serie ed il prezzo di vendita.
3. Le cartelle sono stampate a cura dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco e sono rese disponibili attraverso le proprie strutture periferiche.

Art. 4
Prezzo di vendita delle cartelle e penalità
1. I prezzi di vendita delle cartelle sono fissati in euro 0,50, in euro 1,00, in euro 1,50 ed in euro 3,00 per ciascuna cartella. Le cartelle con prezzo di vendita pari a euro 0,50 sono stampate su fogli contenenti sei cartelle, recanti ciascuna gli elementi di cui all’articolo 3, comma 2, e sono vendibili esclusivamente a fogli interi.
2. Il prelievo erariale e il compenso di cui all’art. 7 del decreto 31 gennaio 2000, n. 29, sono versati, al momento del prelevamento delle cartelle da parte del concessionario.

Art. 5
Modalità di vendita delle cartelle
1. La vendita delle cartelle può essere effettuata solo all’interno della sala di gioco.
2. Le cartelle, distintamente per tipologia di partita, sono vendute in rigorosa rispettiva sequenza, secondo la serie ed il numero di identificazione in esse riportati. La loro vendita, in ogni partita, inizia dal numero uno di ogni serie o dal numero seguente a quello venduto per ultimo nella partita precedente, anche se in giorno diverso.
3. Se il numero di cartelle della serie messa in vendita è insufficiente a soddisfare la domanda dei giocatori, sono vendute le cartelle di una nuova serie purché:
a) la vendita della seconda serie inizi dal numero uno della stessa;
b) il valore facciale della nuova serie sia identico a quello della serie precedente;
c) le cartelle della nuova serie siano vendute fino ad un numero complessivo pari a quello delle cartelle della prima serie già vendute, in modo che, in nessun caso, siano vendute nella stessa partita due cartelle riportanti gli stessi numeri di identificazione.
4. Le cartelle devono essere pagate dai giocatori in contanti al momento della loro consegna. E’ vietata qualsiasi forma di credito ai giocatori.
5. Con la consegna delle cartelle i giocatori acquisiscono il diritto di giocare la relativa partita e, se vincitori, di ricevere il pagamento dei premi. La cartella costituisce l’unico titolo valido per reclamare il premio.
6. La pubblicità delle cartelle vincenti viene effettuata attraverso un sistema di schermi o pannelli elettronici, contemporaneamente alla lettura della cartella originale da parte del concessionario e all’evidenziazione dei numeri sugli schermi.
7. Le cartelle vendute sono valide solo per la partita cui si riferiscono. Le cartelle oggetto di contestazione sono ritirate dal concessionario ed allegate al verbale della partita con le relative annotazioni.

Art. 6
Apparecchiature per l’estrazione delle palline
1. Le apparecchiature da utilizzare per l’estrazione devono essere dotate di adeguate tecnologie atte a garantire l’assoluta casualità e la trasparenza delle operazioni di estrazione.
2. Le apparecchiature, che devono essere corrispondenti alle specifiche tecniche indicate nell’apposito decreto direttoriale, devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione che provvede, altresì, con verifiche e controlli anche a campione e in un qualsiasi momento, ad accertare il mantenimento dei requisiti.
3. L’estrazione di ogni pallina è riprodotta, a mezzo di specifico impianto televisivo a circuito chiuso, sui vari monitor distribuiti nella sala in quantità sufficiente ad assicurare la perfetta visibilità a tutti i giocatori presenti.
4. Nella sala sono installati, in posizione ben visibile ai giocatori, schermi o pannelli luminosi in numero adeguato a consentire ai giocatori stessi una chiara visione dello svolgimento del gioco da qualsiasi punto della sala, riportanti le seguenti indicazioni relative alla partita:
a) premio della “cinquina”;
b) premio del “bingo”;
c) premio del “super bingo”;
d) premio del “bingo bronzo”;
e) premio del “bingo argento”;
f) premio del “bingo oro”;
g) premio del “bingo one”;
h) numero delle cartelle vendute;
i) prezzo delle cartelle;
j) numero di serie delle cartelle vendute;
k) primo ed ultimo numero di sequenza delle cartelle (l’indicazione di tali numeri è reso possibile per due serie);
l) tre ultimi numeri estratti;
m) numero sequenziale di pallina estratta.
5. La sala è dotata di un sistema di amplificazione che garantisce l’ascolto dello svolgimento della partita da parte dei giocatori.

Art. 7
Palline
1. Le palline di ciascuna serie, numerate da uno a novanta, da utilizzare nelle estrazioni, devono essere uguali nelle dimensioni e nel peso e recare in maniera ben visibile ed univocamente leggibile l’indicazione del numero riportato. Ciascuna serie di palline deve di conseguenza essere idoneamente certificata dal produttore come rispondente alle specifiche tecniche richieste. Ogni confezione contenente la serie completa delle palline deve essere chiusa con apposito sigillo dell’Amministrazione.
2. All’inizio e alla fine di ogni giornata, le palline sono contate dal concessionario, in presenza del pubblico, per verificarne la numerazione da uno a novanta e il loro perfetto stato. L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può presenziare a tali operazioni e in qualsiasi momento effettuare tutte le verifiche ritenute opportune.
3. Ogni irregolarità relativa alle palline o alle apparecchiature destinate all’estrazione, dà luogo alla sospensione della partita.
4. Verificata la natura della irregolarità il concessionario provvede ad annunciare la continuazione o la fine della partita sospesa. In quest’ultimo caso il concessionario provvede a rimborsare immediatamente ai giocatori le cartelle. Della sospensione e del rimborso viene dato atto nel verbale della partita. Restano in ogni caso impregiudicate le eventuali cinquine già dichiarate prima della sospensione.
5. La serie completa di palline deve essere sostituita dal concessionario ogni 5000 partite o, prima di tale limite, nel caso in cui una o più palline non siano in perfette condizioni, o nel caso di anomalie durante il gioco. La sostituzione della serie di palline, previa pubblica verifica della integrità dei sigilli della nuova serie, è annotata a verbale.
6. Ogni serie di palline sostituita è conservata con cura dal concessionario in apposito involucro sigillato e firmato e rimane a disposizione per eventuali controlli per un periodo non inferiore a due anni dal momento in cui sono state sostituite, tranne quelle da conservare, a seguito di reclami da parte dei giocatori, fino alla loro definizione.

Art. 8
Norme generali sullo svolgimento del gioco
1. Il concessionario deve assicurare la continuità del servizio per almeno undici mesi l’anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno.
2. All’inizio di ogni giornata il concessionario, dopo aver verificato il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, procede all’introduzione delle palline e alla loro completa estrazione di prova.
3. Le operazioni di cui al comma 2 avvengono in pubblico.
4. Il concessionario stabilisce l’ora esatta in cui inizia e termina la sessione giornaliera di gioco. L’ultima partita viene espressamente annunciata ai giocatori. L’intervallo tra il termine di una partita e l’inizio della successiva è di almeno 3 minuti.
5. Prima di dare inizio alla vendita delle cartelle, sono annunciati la serie o le serie messe in vendita, il numero delle cartelle e il valore facciale delle stesse.
6. Ultimata la vendita delle cartelle il concessionario, per consentire ai giocatori di verificare che le cartelle acquistate appartengano ai numeri della o delle serie annunciate e valide per quella partita, rende noto:
a) il totale delle cartelle vendute della serie o delle serie, utilizzando la seguente formula: “Cartelle vendute numero …………, della serie……….dal numero………….al numero…………..”;
b) l’ammontare distinto dei premi.
7. Tali informazioni sono contestualmente evidenziate sugli schermi e sui pannelli luminosi presenti nella sala.
8. Effettuate tali operazioni, deve essere annunciato l’inizio della partita e immediatamente dopo si dà avvio all’estrazione delle palline.
9. Durante l’estrazione non è permessa l’entrata di nuovi giocatori o visitatori nella sala da gioco, né la vendita di ulteriori cartelle.
10. Ciascun numero estratto viene annunciato per mezzo degli altoparlanti e mostrato sui monitor, sugli schermi e pannelli della sala.
11. Il gioco è interrotto appena uno o più giocatori presenti in sala annunciano a voce alta la realizzazione della cinquina o del “bingo”.
12. Colui che reclama la vincita comunica al concessionario, che procede alla verifica, il numero della cartella vincente. Tale operazione è ripetuta per tutte le cartelle che si assumono vincenti.
13. Se dalla verifica effettuata non risulta confermata la vincita a seguito di inesattezze dei numeri segnati rispetto a quelli estratti o per altri motivi, il gioco viene ripreso fino all’individuazione del vincitore o dei vincitori della cinquina o del “bingo”.
14. Una volta verificata, con esito positivo, la sussistenza della vincita, il concessionario è tenuto a chiedere se ci sono altre cartelle vincenti, prima di dare l’annuncio ufficiale delle vincite e l’ordine di riprendere la partita (cinquina) o di dichiararla ultimata (bingo) mediante l’annuncio: “La partita è finita”. Quando il concessionario ha dato l’ordine di riprendere la partita non è più possibile reclamare la cinquina; quando lo stesso ha dichiarato ultimata la partita non è più possibile reclamare il “bingo”.
15. Il concessionario non può rendere nota l’esistenza di cartelle vincenti prima che il giocatore abbia dichiarato la vincita.

Art. 9
Premi
1. In ogni partita i premi sono la “cinquina” e il “bingo” e sono assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. Il premio “bingo” si articola nelle categorie:
a) “superbingo”;
b) “bingo oro”;
c) “bingo argento”;
d) “bingo bronzo”;
e) “bingo one”.
3. Il premio “superbingo” è assegnato in ogni partita, in aggiunta al premio “bingo”, al giocatore che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 40.
4. I premi “bingo oro”, “bingo argento”, “bingo bronzo” sono assegnati, nelle partite speciali effettuate dal concessionario previo annuncio in sala, in aggiunta al premio “bingo” al giocatore che ha realizzato il bingo entro il numero di palline estratte compreso tra:
a) 41 e 43 per il “bingo oro”;
b) 44 e 46 per il “bingo argento”;
c) 47 e 55 per il “bingo bronzo”;
5. Il premio “bingo one” è assegnato, in aggiunta al premio “bingo”, nella partita successiva a quella in cui il fondo di cui al comma 8, lettera d), ha raggiunto l’importo stabilito dal concessionario con le modalità di cui la comma 6, al giocatore che ha realizzato il “bingo” con un numero di palline estratte eguale o inferiore al numero-soglia 48. Qualora in tale partita non si realizza il “bingo” con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 48, il premio “bingo one” è assegnato nella partita o nelle partite immediatamente successive al giocatore che realizza il “bingo” con un numero di palline estratte eguale o inferiore al numero-soglia 48 incrementato di una unità in ciascuna delle partite immediatamente successive. Nelle partite di cui al presente comma, non sono attribuibili i premi di cui al comma 4.
6. Il concessionario comunica all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei dieci giorni precedenti l’inizio del mese, l’importo di cui al comma 5, che ha validità per tutta la durata del mese stesso. In caso di omessa comunicazione si intende confermata la validità dell’importo del mese precedente;
7. L’importo di cui al comma 5 può assumere un valore, multiplo intero di cento, compreso tra € 200 ed € 2.000.;
8. La somma da ripartire a titolo di montepremi è costituita dal 58 per cento dell’importo della relativa vendita delle cartelle con l’attribuzione:
a) del 6 per cento alla “cinquina”;
b) del 48 per cento al “bingo”;
c) del 3 per cento al fondo per l’erogazione dei premi di cui ai commi 3 e 4;
d) dell’1 per cento al fondo per l’erogazione del premio di cui al comma 2, lettera e);
9. Il fondo di cui al comma 8, lettera c), è attribuito nella misura del:
a) 50 per cento al “superbingo”;
b) 15 per cento al “bingo oro”;
c) 5 per cento al “bingo argento”;
d) 2 per cento al “bingo bronzo”.
10. Il premio “bingo one” è pari all’importo di cui al comma 5.
11. Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato dei premi all’interno della sala.
12. I premi sono in contanti. Sono vietati premi di differente natura. Il pagamento in contanti può essere sostituito con pagamento in assegno, a richiesta del giocatore vincente, nel caso di vincite superiori a euro 500.
13. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa opportuna verifica e su consegna delle relative cartelle che devono essere intere e senza manipolazioni di sorta. I premi non pagati ai giocatori per irregolarità delle cartelle sono versati dal concessionario all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.
14. Qualora si verifichino, nella stessa partita, più vincite della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali.
15. Le cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse.”

Art. 10
Rimborsi
1. Se prima o durante una partita si riscontrano guasti o avarie nelle apparecchiature la partita è immediatamente sospesa. Se i guasti non possono essere risolti in un breve periodo di tempo il concessionario provvede a rimborsare ai giocatori l’intero importo delle cartelle.
2. Il ritiro del giocatore durante la partita non dà luogo a rimborso dell’importo delle cartelle acquistate.

Art. 11
Strumenti informatici
1. Il concessionario utilizza strumenti informatici in grado di garantire sia il collegamento, via rete trasmissione dati, con il sistema di controllo centralizzato, sia la trasmissione dei dati relativi alle attività di gioco secondo le modalità ed i tracciati record conformi alle specifiche tecniche stabilite con apposito decreto.
2. Il concessionario, previa autorizzazione dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco, può mettere a disposizione dei giocatori sistemi informatici per raccogliere nella sala i dati della partita.

Art. 12
Sala da gioco
1. La sala da gioco deve assicurare almeno 300 posti a sedere ed avere una superficie minima determinata moltiplicando il parametro di 1,5 mq per il numero delle postazioni di gioco. La sala dovrà inoltre essere dotata di adeguati uffici e servizi ricettivi per una superficie di almeno 150 mq. Le sale devono avere tutte le caratteristiche di sicurezza, agibilità ed accesso, anche per soggetti portatori di handicap, previste dalle norme vigenti. Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati. La sala potrà essere integrata con altre sale attigue che assicurino ciascuna le condizioni minime predette, alle quali si dovrà accedere solo dalla sala principale e dopo l’esaurimento dei posti di quest’ultima. Tutti i percorsi di accesso alle sale dovranno essere tali da garantire il normale funzionamento del gioco e la migliore circolazione del personale. Nelle sale attigue dovrà essere sempre assicurata la massima visibilità delle fasi del gioco mediante strumenti informatici e multimediali collegati, in unico circuito, a quelli della sala dove avviene l’estrazione.
2. Il concessionario deve essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’Art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. È consentito nell’ambiente dedicato al gioco l’esercizio dell’attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande, qualora il concessionario sia munito della relativa licenza comunale. L’eventuale attività promozionale all’interno della sala non può comunque comportare: – a) l’attribuzione, diretta o indiretta, di premi diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 9; – b) l’alterazione delle modalità di gioco stabilite dal presente decreto.”

Art. 13
Personale di sala
1. Tutto il personale che presta servizio nella sala “bingo” per lo svolgimento del gioco deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere maggiorenne;
b) non aver subito alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, né misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.
2. Il concessionario ed il personale addetto alla sala del “bingo” non può in nessun caso partecipare al gioco né concedere prestiti ai giocatori.

Art. 14
Ammissione dei giocatori
1. L’ingresso e la permanenza nella sala “bingo” sono vietati:
a) ai minori non accompagnati;
b) alle persone in evidente stato d’ebbrezza o d’intossicazione da droghe o farmaci, o in uno stato che ragionevolmente faccia pensare che possano essere causa di disturbo dell’ordine, della tranquillità o del normale svolgimento del gioco. Allo stesso modo possono essere invitati ad abbandonare la sala le persone che procurino turbativa o commettano irregolarità durante il normale svolgimento delle partite. Tali allontanamenti vengono riportati nel verbale della partita;
c) alle persone in possesso di armi od altri oggetti ritenuti comunque pericolosi.
2. Il concessionario è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di cui al comma 1) anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

Art. 15
Verbali delle partite di gioco
1. Prima dell’inizio di ciascuna estrazione devono essere riportati, nel relativo verbale da redigere con l’ausilio di sistemi informatici, i seguenti dati: la data e l’ora esatta di inizio della partita, il numero di ordine della partita, il prezzo di vendita delle cartelle, la quantità di cartelle vendute, la serie e il numero della prima e dell’ultima delle cartelle vendute, l’importo ricavato dalla vendita e l’ammontare dei premi per la “cinquina”, per il “bingo”, per il “super bingo”, per il “bingo oro”, per il “bingo argento”, per il “bingo bronzo e per il “bingo one”.

Art. 16
Poteri di vigilanza dell’Amministrazione finanziaria
1. L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato esercita la vigilanza sui concessionari anche attraverso verifiche ed ispezioni nelle sale “bingo”.
2. I concessionari sono tenuti a fornire all’Amministrazione le informazioni e la documentazione richieste ed a consentire ai funzionari incaricati l’accesso alla sala, agli uffici e alle apparecchiature anche al di fuori dell’orario di funzionamento della stessa.

Art. 17
Soluzione delle controversie
1. Le contestazioni insorte in relazione a reclami presentati dal giocatore, possono essere sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Direttore generale dei monopoli di Stato. La contestazione viene annotata il giorno stesso nel verbale di partita, ed il giocatore può inoltrare all’Ispettorato compartimentale competente per territorio reclamo scritto entro il decimo giorno successivo.
2. La commissione decide entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal competente Ispettorato compartimentale. La decisione è vincolante ed immediatamente esecutiva.
3. La decisione della commissione può essere impugnata dinanzi all’autorità giudiziaria.
4. La commissione è composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere o da un avvocato dello Stato con qualifica equivalente, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente e da un segretario. Per ogni membro e per il segretario è altresì nominato un supplente. Alla commissione è dovuto un gettone di presenza a carico del controllore centralizzato del gioco.

Art. 18
Pubblicità
E’ fatto obbligo al concessionario di affiggere in sala, in modo visibile al pubblico, copia del presente decreto.

Art. 19
Interconnessione telematica del gioco del bingo
1. I concessionari possono effettuare il gioco del bingo anche attraverso apposita connessione telematica tra le sale.
1 bis. La connessione telematica tra le sale e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams) è realizzata a cura dell’Amministrazione stessa. I concessionari sono tenuti ad ottemperare, entro il 15 dicembre 2003, agli adempimenti indicati nell’allegato A); in caso di inadempimento, la concessione è sospesa ai sensi dell’articolo 12 della convenzione, con conseguente chiusura della sala fino all’attivazione del collegamento, che deve comunque avvenire entro e non oltre i successivi tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di sospensione, pena la revoca della concessione stessa, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d)
2. Le tipologie di premi, le modalità di estrazione delle palline, di stampa, vendita e acquisto delle cartelle, di svolgimento del gioco, di pagamento dei premi, di connessione telematica dei dati di gioco, nonché le forme di controllo centralizzato e quant’altro necessario ai fini della definizione delle procedure, saranno disciplinate con successivo decreto.

Allegato 1
DICHIARAZIONE DI INIZIO DELLO SVOLGIMENTO DEL GIOCO CON L’EROGAZIONE DI PREMI SPECIALI
All’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di……………………………
e, p. c. Alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per le concessioni amministrative Via della Luce 34/a bis 00186 Roma
Il sottoscritto………………….……………………….………………….……………
nato a ………………………………. (prov. …….….) in data …………………………
rappresentante legale della ………………………………………………………………
con sede legale in ……………… (prov. ………….) via ………………………………
domicilio fiscale……………………………….. partita Iva…………………………….

PREMESSO

che è titolare della convenzione di concessione n…….. del…………………, per l’esercizio del gioco del bingo nella sala sita in………………………………………………….…… (prov………..), via………………………………………….….….……………………….. n………;

DICHIARA

che dal giorno…………………………., nella sala sopraindicata, avrà inizio l’esercizio del gioco del bingo con l’attribuzione di premi speciali. Dichiara, altresì, che intende anticipare al fondo per l’erogazione di detti premi speciali, l’importo di euro………………
……………………., addì……………….. ………………………………. (firma)

SPAZIO RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA1
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ispettorato Compartimentale di ……………………………………………………………………………………, lì ……………..… (timbro dell’ufficio e firma del funzionario che riceve l’atto) ………………… 1 Copia della presente dichiarazione, timbrata, datata e firmata dal funzionario che la riceve, deve essere consegnata al concessionario